La casta vuole soffocare la libertà su internet: nel Ddl Alfano sulle intercettazioni il comma ammazza-blog
Berlusconi ha deciso di accellerare l'approvazione del ddl sulle intercettazioni, per bloccare la pubblicazione delle parti più scottanti dei suoi colloqui telefonici con Lavitola, Tarantini e gli altri suoi procacciatori di affari, prostitute e minorenni.
Nel fascicolo aperto dalla Procura di Napioli infatti queste frasi sono segretate e coperte da OMISSIS.
All'interno del disegno di legge, c'è anche di peggio: rispunta ancora una volta il famigerato comma "ammazza-blog"
La norma prevede che ogni gestore di “sito informatico” ha l’obbligo di rettificare ogni contenuto pubblicato sulla base di una semplice richiesta di soggetti che si ritengano lesi dal contenuto in questione. Non c’è possibilità di replica, l'eventuale rifiuto comporta il pagamento di una multa di 12000 euro.
Non è necessario dimostrare la fondatezza della richiesta di rettifica: sarà sufficiente la semplice comunicazione all'amministratore del blog o del sito affinchè questi siano obbligati alla rettifica.
Si tratta, è evidente, di un vero e proprio attacco alla libertà di espressione sul web, l'ultimo spazio dove i semplici cittadini possono esercitare ir proprio diritto di parola.
Il giorno seguente l'approvazione della legge Alfano, questa pagina verrà cancellata.
Spider Truman (in procinto di essere assassinato)
Atto Camera: 1415 Disegno di legge:
“Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".
All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilita` della notizia cui si riferiscono.»;
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilita` della notizia cui si riferiscono.»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma e` inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non piu` di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.»;
Fonte: i segreti della casta
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