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Arrivano le prime denunce per le occupazioni studentesche. Ma occupare la scuola è reato penale?


A Bologna l’anno è iniziato con l’occupazione del Liceo Copernico dopo il fallito tentativo di occuparlo in prossimità delle vacanze natalizie a causa della presenza in via preventiva della Digos.
Ma il 3 gennaio i ragazzi bolognesi dal teatro cittadino si sono spostati in piccoli gruppi separati fino in viale Aldo Moro, dove hanno formato un corteo fino alla scuola di via Garavaglia. “Oggi ci riprendiamo la scuola che ci hanno blindato qualche giorno fa l’approvazione del Ddl Gelmini non ha fermato le nostre lotte. Per noi non ci sono vacanze”.
Sotto questo grido a Bologna continua la lotta studentesca che è stata caratterizzata da due eventi quali una importante assemblea che ha visto la partecipazione allargata anche agli operai e varie sigle sindacali tra cui anche la Fiom, ciò in vista delle manifestazioni regionali che si svolgeranno nella giornata del 28 gennaio, ma è stata caratterizzata anche dalle intimidazioni della Dirigente Scolastica la quale ha sostenuto che Li ho già avvisati dei rischi che corrono”, “Non per rappresaglia, ma per far capire loro che ad ogni azione corrispondono certe conseguenze… “. sostenendo che l’iniziativa dei ragazzi del Copernico “E’ stata una vigliaccata e specificando che “L’altra volta non c’erano riusciti perché c’era la Digos“ ma questa volta sono entrati uno alla volta con la scusa di andare in segreteria, poi hanno spalancato le porte facendo entrare altri 70-80 ragazzi… “.
La dirigente scolastica ha minacciato i ragazzi di severi procedimenti disciplinari.
A Milano invece si è andati oltre nel senso che sono arrivate le prime denunce per occupazione abusiva e violenza privata. I fatti riguardono specialmente i ragazzi del Caravaggio la cui preside allarmata sosteneva che “Un gruppo di alunni a viso coperto ha fatto irruzione a viso coperto”.
Ma le denunce sono state effettuate anche dai dirigenti del liceo pedagogico Tenca del classico Manzoni, del Vittorio Veneto del Pascal, entrambi licei scientifici.
Il Comune di Milano senza perdere tempo dichiara subito che “è pronto a costituirsi parte civile nei procedimenti penali
Che i Dirigenti scolastici siano da un certo punto di vista anche costretti a procedere alla effettuazione della denuncia ciò è anche l’effetto della riforma Brunetta, nel senso che se i Dirigenti scolastici dovessero omettere atti di ufficio come quelli di segnalare all’autorità giudiziaria l’occupazione della propria scuola rischierebbero procedimento disciplinare. Ma alla fine dei conti la decisione finale spetta al buon senso, a quel buon senso di condividere la lotta degli studenti, anche dei loro probabili figli, che non hanno progettualità futura nella società italiana.
Ma a quanto parte tale buon senso a chi è cultore della estrema legalità non appartiene. Legalità che non sempre vuol dire fare le cose giuste a livello sociale, perchè esiste una giustizia non scritta, non normata dai legislatori, che è quella della consuetudine volta a garantire anche l’equilibrio della stabilità sociale.
Ed il produrre denunce in questo caso rompe letteralmente tale equilibrio.
Ma occupare le scuole è reato penale?

L’articolo del Codice penale contestato è di norma il 633 Invasione di terreni o edifici:

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e’ punito,
a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la
multa da lire duecentomila a due milioni.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto
e’ commesso da piu’ di cinque persone, di cui una almeno palesemente
armata, ovvero da piu’ di dieci persone, anche senza armi.

Con importante e fondamentale sentenza del 30 marzo 2000 la II sezione della Corte di cassazione è intervenuta sul punto statuendo che: “ Non è applicabile l’art. 633 alle occupazioni studentesche .

“Gli studenti, sono soggetti attivi e non semplici frequentatori della scuola. In altre parole, hanno il diritto di partecipare alla gestione con un «incisivo» potere-dovere di collaborazione, protezione e conservazione della scuola, oltre che di iniziativa per «il miglioramento delle strutture e dei programmi di insegnamento.

«se è innegabile che l’ edificio, nella sua struttura muraria e nelle sue attrezzature, appartiene allo Stato e, di conseguenza, non dev’ essere danneggiato, è altrettanto vero che la scuola costituisce una realtà non “estranea agli studenti, che contribuiscono e concorrono alla sua formazione e al suo mantenimento”.

.
Altra giurisprudenza sostiene che “Se la c.d. “occupazione” della scuola da parte degli studenti avviene senza modalità invasive, e cioè consentendo lo svolgersi delle lezioni e l’accesso degli addetti, non è configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio , neanche se l’attività didattica si svolge con difficoltà ed in mezzo a confusione. Tribunale Siena, 29 ottobre 2001”.
L’occupazione temporanea di una scuola, sebbene per motivi sindacali, integra gli estremi della fattispecie di cui all’art. 340 c.p. quando le modalità di condotta, volte ad alterare il normale svolgimento del servizio scolastico, esorbitano dal legittimo esercizio dei diritti di cui agli artt. 17 e 21 Cost., ledendo altri interessi costituzionalmente garantiti.” Cassazione penale , 03 luglio 2007 , n. 35178.
Per il personale scuola invece si vuole riportate una recentissima sentenza del Consiglio di Stato che ha così statuito: “situazioni di c.d. occupazione di un Istituto scolastico per lo stato di agitazione degli studenti non esplicano un effetto esonerativo o di attenuazione degli obblighi di presenza, intervento e controllo del corpo del personale docente ed amministrativo della scuola, che tanto più devono garantire la loro presenza per evitare degenerazioni delle iniziative assunte dagli studenti all’interno dell’istituzione scolastica” (Cons. Stato, Sez. VI, 17/10/2006, n.6185). Pertanto, anche in caso di occupazione, continua a gravare sui docenti l’obbligo di presenza, intervento e controllo esistente anche in situazioni di normale svolgimento delle lezioni.
Quindi, occupare la scuola in base ad un orientamento che potremmo dire maggioritario non è reato penale proprio perchè gli studenti sono parte attiva nella gestione della scuola , hanno il potere-dovere di collaborazione, protezione e conservazione della scuola, oltre che di iniziativa per «il miglioramento delle strutture e dei programmi di insegnamento.
Ovviamente per gli altri casi come richiamati poi saranno le dinamiche di lotta a determinare lo svolgimento dell’occupazione e di tutto ciò che vi è correlato.
Infine credo che non debba essere dimenticato anche il particolare valore morale e sociale che caratterizza le occupazioni delle scuole. L’articolo 62 del codice penale prevede che attenuano il reato, sempre che occupare la scuola sia un reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti quali l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
Fonte: Informare per resistere

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